INDENNITA’ DI MOBILITA’
Lunedì 16 Giugno 2008
Che cos’è?
Si tratta di un riconoscimento che spetta al lavoratori collocati in mobilità a causa di:
- licenziamento per riduzione del personale
- licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda
- esaurimento della cassa integrazione straordinaria
L’importo
Per i primi 12 mesi: il 100% dell’importo che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente al licenziamento oppure il 100% dell’importo di Cassa Integrazione.
Per i periodi successivi: l’80% dell’importo sopra indicato.
L’indennità viene pagata a cadenza mensile direttamente dall’Inps e la somma erogata non può comunque essere superiore a € 1.031,93 lordi mensili.
Per quanto tempo
L’indennità di mobilità può essere versata per un periodo che varia da un minimo di 12 mesi a un masismo di 48.
Dipende dall’età del lavoratore e dal luogo in cui si trova l’azienda: per i lavoratori delle imprese del Sud, la durata dell’indennità è maggiore rispetto a quelle del nord. Per i nformazioni più dettagliate si rimanda al sito dell’Inps.
Come fare domanda?
Occorre recarsi all’Inps e presentare domanda alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego entro 68 giorni dal licenziamento.
I requisiti
Il lavoratore che fa domanda deve:
- avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi
- essere iscritto alle liste di mobilità
- avere almeno sei mesi di lavoro effettivo (comprese comunque ferie, mutua e permessi vari)
Quando cessa il diritto all’indennità di mobilità?
Quando il lavoratore:
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o diventa titolare di pensione anticipata, pensione di anzianità, pensione di inabilità o di assegno di invalidità (senza aver scelto l’indennità di mobilità)
- viene cancellato dalle liste di mobilità
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato
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Fonte immagine: Juve 29 Inter 13





