NUOVA CIRCOLARE PER (NON) CHIARIRE I DUBBI SULLE DIMISSIONI ONLINE
26 Marzo 2008
Il Ministero del Lavoro ha cercato di chiarire in una Circolare del 25 marzo alcuni punti oscuri del procedimento di dimissioni online.
Cerchiamo di capirci qualcosa analizzando, punto per punto e in modo schematico, il contenuto del documento.
Il modulo online deve essere obbligariamente compilato:
in tutti i casi in cui il lavoratore (pubblico o privato) decida volontariamente di interrompere il contratto di lavoro prima del suo termine.
Non deve essere compilato in presenza di:
- risoluzione consensuale: sia il lavoratore che il datore di lavoro deciso in comune accordo di sciogliere il contratto di lavoro
- dimissioni incentivate: il datore di lavoro offre degli incentivi economici al lavoratore per lasciare il proprio posto di lavoro.
RAPPORTI DI LAVORO esclusi dalla nuova procedura online
- stage e tirocini perchè non sono considerati contratti di lavoro
- lavori occasionali
- periodi di prova
Categorie di LAVORATORI esclusi dalla nuova procedura:
- alcuni dipendenti pubblici (es magistrati, avvocati, vigili del fuoco, membri della polizia di stato ecc…)
- prestatori d’opera cioè lavoratori atipici che lavorano tramite raggiungimento di obiettivi
COME E DOVE si può compilare il modulo online:
- Autonomamente: dal sito del ministero del lavoro. Una volta compilato il modulo, il lavoratore avrà 15 giorni di tempo per consegnare la domanda di dimissione al datore di lavoro.
- Recandosi presso un Centro per l’impiego, un Ufficio Comunale, una Direzione Provinciale per il Lavoro o la Direzione Regionale di Aosta.
I dubbi di Mr Job
L’obiettivo di questa circolare era chiarire alcuni aspetti contenuti nella circolare del 4 marzo. Peccato che si sia fatta chiarezza su aspetti scontati come ad esempio il fatto che le dimissioni (online) non riguardano casi di licenziamento o di raggiungimento della pensione. Se sono dimissioni è ovvio che non c’entrino nulla con i licenziamenti!
Sono altri i dubbi che ci rimangono: come si fa a distinguere una cessazione del contratto di lavoro volontaria da una forzata? Che senso ha consentire la stesura del modulo online autonomamente se tanto per accedere alla compilazione occorre l’autentificazione di un soggetto abilitato? Se si vogliono combattere le lungaggini burocratiche perchè si dovrebbe prima compilare un modulo online e poi entro 15 giorni consegnare le dimissioni ufficiali al datore di lavoro?
Non ci resta che aspettare la prossima circolare.











14 Aprile 2008 alle 10:20
nel caso di risoluzione consensuale (sia il lavoratore che il datore di lavoro hanno deciso in comune accordo di sciogliere il contratto di lavoro) , equindi nel cao in cui non e’ necessaria la procedura on line,
quale e’ il modulo da compilare?
a chi va inviato?
molte grazie, in attesa di vostra cortese risposta,
paolo dore
14 Aprile 2008 alle 14:17
Ciao Paolo, nel tuo caso devi seguire la vecchia procedura. Devi cioè scrivere una lettera di dimissioni da consegnare al datore di lavoro (o all’ufficio competente) in cui inserisci i tuoi dati e spieghi i motivi delle tue dimissioni.
In particolare la lettera deve contenere:
- l’indirizzo della società o della persona a cui è rivolta;
- il luogo e la data;
- la comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro;
- la tua firma;
- la firma dell’interlocutore;
Ricordati di scriverla in duplice copia (una per te e una per la controparte). Ti segnalo un sito dove puoi trovare il modello di una lettera di dimissioni: http://www.moduli.it/item.php/185.
Solitamente quindi non ci sono moduli particolari, basta appunto una lettera di autocertificazione. Per sapere esattamente a chi inviarla e con quali tempistiche devi però contattare il tuo datore di lavoro perchè le indicazioni cambiano a seconda delle aziende e del tipo di contratto.
Spero di esserti stato di aiuto, torna a visitarci presto,
Mr Job
2 Maggio 2008 alle 17:12
salve mr job sai o seguito lo procedure per le dimmisioni e volevo sapere invece come erano le procedure da parte del dattore una volta ricevute le dimisioni dal lavoratore…grazie saluti
5 Maggio 2008 alle 11:30
Ciao Giuseppe,
la cessazione di un contratto di lavoro rientra tra le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro. Significa che il datore di lavoro
è obbligato comunicare all’INPS, alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’INAIL le dimissioni dei propri dipendenti entro 5 giorni dalla ricevuta delle dimissioni. Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 la procedura è stata modificata.
Dall’1 marzo 2008 anche i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno compilare un modello unico online e trasmettere i dati per via telematica (sempre entro 5 giorni).
In questo modo la procedura è stata semplificata: è infatti sufficiente un solo modulo e non più vari documenti per i diversi destinatari.
L’unica eccezione riguarda i datori di lavoro domestico per i quali è ancora valida la compilazione di moduli cartacei.
Grazie per averci scritto, torna a visitarci presto,
Mr Job
9 Maggio 2008 alle 00:30
salve mr Job, vorrei sapere se, nel modulo dimissioni online, ‘data dimissioni’ vuol dire la data in cui si presentano le stesse, oppure la data dell’ ultimo giorno di lavoro, compreso quindi il periodo di preavviso.
Grazie per la risposta buon lavoro
10 Maggio 2008 alle 16:19
Salve Mr. Job, vorrei sapere se si ha diritto all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni ” concordate ” volute dall’azienda.
Grazie e buon lavoro
13 Maggio 2008 alle 14:22
Ciao Lucio e ciao Daniele.
Rispondo subito alle vostre domande.
Nel modulo online per la compilazione delle dimissioni volontarie, compare la dicitura “data decorrenza dimissioni”: qui deve essere inserita la data dell’ultimo giorno lavorativo (compreso quindi il periodo di preavviso).
Invece, per quanto riguarda la domanda di Daniele, bisogna valutare quali sono le cause alla base delle dimissioni. Infatti l’indennità di disoccupazione spetta solo nel caso di dimissioni “per giusta causa” (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing) ma non per chi si dimette volontariamente.
Se vuoi informazioni più dettagliate puoi consultare il sito dell’Inps.
Grazie per averci scritto,
Mr Job
16 Maggio 2008 alle 12:24
Grazie Mr. Job per la risposta,
purtroppo onde guadagnare tempo prezioso ho compilato il modulo senza attendere la sua risposta, e ho commesso l’ errore di inserire alla voce “data decorrenza dimissioni” il giorno in cui le ho rassegnate.
Nella lettera accompagnatoria, però, ho indicato la data fino alla quale resterò a disposizione dell’ azienda vale a dire l’ ultimo giorno del preavviso.
Rischio di avere problemi?
Grazie per la risposta e buon fine settimana
9 Giugno 2008 alle 20:37
Buona sera,volevo chiedervi una cosa:Ho lavorato dal luglio 2007 al 30 gennaio 2008,data in cui ho presentato le dimissioni.
nel marzo 2008 ho richiesto l’indenità di disoccupazione per il periodo cha va dal 1 gennaio al 16 leglio 2007,ma mi è stata negata in quanto non spetta in caso di dmissioni.
Cosa posso fare?
Vi ringrazio
12 Giugno 2008 alle 15:08
Cara Enza,
in effetti, come puoi leggere anche in questa pagina del sito dell’Inps, l’indennità di disoccupazione non spetta in caso di dimissioni volontarie. Le uniche eccezioni riguardano quei lavoratori che si sono dimessi “per giusta causa” e cioè per non essere stati retribuiti per il lavoro svolto, per aver subito molestie ecc… Se non rientri in uno di questi casi, per legge, non hai diritto all’indennità.
Spero di esserti stato di aiuto, torna a visitarci presto,
Mr Job
13 Giugno 2008 alle 09:20
In merito alla vostra risposta a un lettore, chiedente informazioni circa il significato di data di preavviso da apporre su apposito modulo ministeriale, in cui asserite essere quella di : ultimo giorno lavorativo compreso il periodo di dimissioni . Ho invece notato da circolare del ministero del lavoro datata
25 marzo 2008 nella sezione 3 che quanto asserite potrebbe non essere esatto in quanto vi si riporta l’esatto contrario ovvero : la data di decorrenza si riferisce al primo giorno di preavviso ove previsto dal contratto di lavoro
16 Giugno 2008 alle 16:48
Caro Giuseppe,
grazie per la segnalazione. La procedura delle dimisisoni online purtroppo contiene ancora alcuni punti oscuri e non sempre è facile da decifrare. Per questo le vostre segnalazioni sono sempre preziose per districarci da normative spesso complesse.
Un saluto,
Mr Job
24 Giugno 2008 alle 12:27
salve. volevo sapere se questa procedura deve essere seguita da tutte le categorie delle az.de ind.li e se tutte le sezioni del modulo stesso devono essere compilate on line in tutte le loro parti da chi rassegna le dimissioni .
Oppure la sezione 2-datore di lavoro o la sez3 rapporot di lavoro vanno compilate on line dal datore stesso?
grazie
16 Luglio 2008 alle 17:06
Caro Mr.Job,avrei una domanda da porle.Sono dipendente di una ditta di distributori bevande ( Commercio ) da 5 anni.Volendomi licenziare,il modulo on line deve essere compilato in quache data particolare ( il 1° o il 15 del mese )? E la lettera al datore di lavoro devo darla il 1° o il 15 del mese o in ogni momento? E il preavviso vale da quando consegno il modulo o appunto dal 1° o dal 15 del mese? Grazie
16 Luglio 2008 alle 17:12
aspetto,grazie
16 Luglio 2008 alle 17:12
Grazie
21 Luglio 2008 alle 08:47
Cara Daniela,
la procedura si applica a quasi tutte le categorie aziendali esclusi ad esempio i dipendenti statali o forme di contratto come stage e tirocini. Per sapere però se rientri in queste categorie, ti consiglio di rivolgerti ad un ufficio INPS oppure presso un sindacato di categoria. Per quanto riguarda il modulo online, deve essere compilato dal lavoratore che, nelle sezioni opportune, dovrà quindi inserire anche i dati relativi al datore di lavoro.
Grazie per averci scritto,
Mr Job
21 Luglio 2008 alle 08:56
Caro Alberto,
il modulo di dimissioni online può essere compilato in qualsiasi giorno del mese e il preavviso inizia dal momento in cui tu consegni al tuo datore il modulo di dimissioni, cioè il documento cartaceo che attesta l’invio delle dimissioni online.
Non hai quindi nessun obbligo di dover rassegnare le dimisisoni in un periodo particolare del mese o in una data specifica.
Grazie per averci scritto,
Mr Job
25 Agosto 2008 alle 11:59
salve!
Sono impiegata in uno studio legale da 3 anni, con contratto a tempo indeterminato.
Dovrei licenziarmi, per un impiego statale.
Quali sono i termini di preavviso? E vero che non c’è bisogno di dare tutti i giorni di preavviso visto che si tratta di “una giusta causa?”
Cordialmente la saluto
Luisa
3 Settembre 2008 alle 09:35
Cara Luisa,
grazie per averci scritto ma purtroppo non siamo in grado di aiutarti.
Come puoi leggere nel profilo di Mr Job, non siamo dei consulenti del lavoro.
Curiamo questo sito perchè siamo convinti che sia importante dar voce ai lavoratori e ai tanti precari, vittime di contratti spesso al limite della legalità. Il nostro compito è quello di semplificare i contenuti delle leggi in merito, informarvi sulle novità e affrontare i vari argomenti con un pizzico di ironia. Se volete commentare i post, darci la vostra opinione o anche solo fare due chiacchiere, Mr Job sarà felice di rispondervi. Ma per le informazioni più dettagliate e quesiti specifici sulla vostra situazione lavorativa, purtroppo non abbiamo le competenze necessarie per rispondervi. Il consiglio è sempre quello di rivolgervi a uffici competenti come le sedi dell’Inps, Centri per l’Impiego o presso consulenti del lavoro. Solo lì sapranno realmente chiarire ogni vostro dubbio.
Un saluto,
Mr Job
3 Settembre 2008 alle 15:46
Salve,
Mi chiamo Walter e dovrei cominciare uno stage per la durata di 6 mesi.
Questo stage mi è stato proposto tramite l’Università presso la quale mi sono laureato.
Ho letto che l’azienda ospitante potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di tirocinio.
Per quanto riguarda me, quali sono le ipotetiche procedure e tempi per recedere dallo stage? Vi è un preavviso?
Grazie per l’attenzione.
Walter.
3 Settembre 2008 alle 22:26
Ciao Walter,
lo stage non è un rapporto di lavoro, dunque non è soggetto a tempistiche vincolanti per il recesso - sia da parte tua che da parte dell’azienda.
In altre parole, puoi decidere di “licenziarti” da un giorno con l’altro, ed altrettanto potrebbero fare i tuoi datori di lavoro.
Ciononostante, dl momento che è attivata una convenzione con l’università, è consigliabile, al momento della tua decisione di interrompere lo stage, sottoporre al datore di lavoro un modulo, il “Modulo di disdetta stage”, che solitamente si trova in download nelle sezioni “Stage e Placement” del sito Internet della tua università o allo sportello Stage e Placement, sempre nella tua università.
Il modulo indica le tue generalità, la data di fine rapporto ed il motivo di interruzione dello stage. Deve essere firmata da te, ed il datore di lavoro provvederà in seguito a recapitarlo alla tua università.
4 Settembre 2008 alle 08:42
Ciao ragazzi,
fantastico: che collaborazione!
Dank, la risposta che hai dato a Walter è perfetta e soprattutto esaustiva. Grazie a entrambi per averci scritto,
Mr Job
22 Settembre 2008 alle 12:20
salve lavoro presso un’azienda con un contratto CCNL, ho trovato un nuovo impiego ma la nuova società non mi lascia il tempo per dare il preavviso presso la mia azienda.
il mio responsabile servizio, mi ha spiegato che così facendo perderò l’ultimo mese di stipendio, idem se darò 15 gg di preavviso.
Quindi ho lavorato un mese gratis?
un’altra cosa, mi dicono che la lettera di dimissioni dovrò presentarla direttamente in carta semplice presso l’ufficio amministratrivo de4ll’azienda(quindi senza nessun intermediario, tipo ministero del lavoro o centri per l’impiego).
è vero?
29 Settembre 2008 alle 08:59
Ciao Raffaella,
grazie per averci scritto. Purtroppo non essendo dei consulenti del lavoro non siamo in grado di risponderti in modo esaustivo.
Per questo ti consigliamo di rivolgerti a uffici competenti come le sedi dell’Inps, Centri per l’Impiego o presso consulenti del lavoro. Solo lì sapranno realmente chiarire ogni tuo dubbio.
Buona fortuna e torna a trovarci!
Un saluto,
Mr Job
15 Ottobre 2008 alle 16:12
Sono qui a chiedere la cortesia di darmi delle delucidazioni in merito alla mia posizione lavorativa,che qui di seguito vi enuncio.
FEBBRAIO 2008:contratto per sostituzione maternità, a cui chiedo data orientativa di rientro sig.ra in maternità, e mi confermano non prima del 10 agosto.
AGOSTO 2008:la sig.ra,nel frattempo datasi per dispersa!!, presenta certificato di malattia, e posticipa a non si sa quanto, il s/rientro. a tal proposito chiedo a mia tutela uno scritto, che mi inviano via mail, in cui mi “prorogano” il contratto sino al 31/12/2008 anche se la sig.ra dovesse rientrare prima!!
OTTOBRE 2008: la sede operativa dell’azienda, sita in Bari, dove lavoro, viene venduta ad altra società, e quindi chiude come azienda D2D, e la sola sede della D2D aperta in Italia è a Milano. Telefonicamente mi “invitano” a guardarmi attorno, a trovare altre alternative lavorative, gentilmente dicendomi che non è il caso che io vada sin su a Milano, anche perchè della sig.ra in “malattia” non sanno + nulla e come comportarsi. Quindi mi chiedono di metterci d’accordo per una Buonuscita……
VOGLIO SAPERE COSA, COME, QUANTO POSSO CHIEDERE.
sono una brava lavoratrice, me l’hanno sempre riconosciuto dal 1° momento con lode e meriti, e questo mi porta, per vari altri motivi che qui sarebbero lunghi da spiegare, a chiedere IL MASSIMO!!!!!!!!!
VOGLIO CHE PAGHINO TUTTO CIO’ CHE MI SPETTA………..E DI PIU’!
GRAZIE ed attendo Vs cortese riscontro!
17 Ottobre 2008 alle 14:23
Ciao MARS, purtroppo, come già detto, non sono un consulente del lavoro ma un semplice blogger..non ti so aiutare, ahimè..invito i nostri lettori ad aiutarti nel caso avessero qualche suggerimento migliore, o qualche conoscenza..
Sicuramente potresti rivolgerti ad un centro di consulenza per il lavoro http://www.consulentidellavoro.it, prova a scrivere qua e vedi se ti reindirizzano bene! in bocca al lupo, MrJob
2 Dicembre 2008 alle 13:20
Ho presentato le dimissioni dal lavoro ccnl commercio .per giusta causa poichè lo stipendio mi viene pagato sempre dopo il 20 del mese successivo a quello lavorato. La 14° mi è stata pagata il 10 agosto,puo’ ritenersi giusta causa?
Grazie
8 Gennaio 2009 alle 21:41
ciao vorrei porvi un quesito che riguarda mio cognato.QUESTA SERA E’ STATO COSTRETTO DAL DATORE DI LAVORO AD AUTOLICENZIARSI PERCHE LUI NON VUOLE DARGLI GLI ASSEGNI FAMILIARI.QUALI DIRITTI ORA HA PERSO?PUO’ ADESSO IL PADRE PERCEPIRE GLI ASSEGNI FAMILIARI PER LUI COME GIA FACEVA IN PRECEDENZA,PRIMA DI QUESTO INGAGGIO HO HA PERSO ANCHE QUESTO DIRITTO?GRAZIE
20 Settembre 2009 alle 10:58
mi chiamo Alessandra,
è da poco terminato un contratto di lavoro a tempo determinato..e mi hanno detto che a gennaio posso chiedere la disoccupazione con i requisiti ridotti, dato che sono anche una studentessa, mi è stto proposto dalla mia Università uno stage di 6 mesi presso un’azienda che dovrei iniziare la settimana prossima..perderò i diritti all’indennità di disoccupazione nel caso accettassi lo stage?
ciao e grazie